Condizioni generali di acquisto della OKS Spezialschmierstoffe GmbH
1. Validità
1.1 Per tutti gli ordini, le ordinazioni e i contratti (di seguito "ordinazione") emessi da noi o con imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 310, sezione 1 del Codice civile tedesco (di seguito "fornitore") sull'acquisto di beni nonché lavori o servizi (di seguito "consegne"), si applicano esclusivamente questi termini e condizioni di acquisto. Respingiamo espressamente le condizioni di acquisto di tenore diverso o complementari alle presenti condizioni generali di acquisto; esse non sono vincolanti per noi e non vengono incluse nei contratti stipulati da noi. Le nostre condizioni di acquisto hanno validità esclusiva anche se in singoli casi non ci opponiamo espressamente all'inclusione delle condizioni del nostro fornitore o accettiamo senza riserve la sua consegna nella conoscenza di termini e condizioni conflittuali o supplementari del fornitore.
1.2 Queste condizioni di acquisto si applicano anche a tutte le transazioni future con il fornitore, anche se non sono espressamente riconcordate ogni volta.
1.3 L'inefficacia o la mancata esecutività di singole disposizioni delle presenti condizioni di acquisto non pregiudica la validità e l'esecutività delle restanti disposizioni. La disposizione interessata sarà sostituita dalla disposizione legalmente consentita che si avvicina di più allo scopo economico della disposizione interessata.
2. Stipulazione del contratto
2.1 Tutti gli accordi tra il fornitore e noi e tutte le ordinazioni sono vincolanti per noi solo se sono in forma scritta. Anche qualsiasi modifica, integrazione o accordo aggiuntivo prima, durante o dopo la stipulazione del contratto richiede la nostra conferma scritta. A questo requisito formale si può rinunciare solo per iscritto.
2.2 Se il fornitore non accetta la nostra ordinazione per iscritto o in forma di testo entro un termine di due (2) settimane dal suo ricevimento, abbiamo il diritto di recesso. Le richieste di consegna diventano vincolanti se il fornitore non si oppone entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento. Modifiche, integrazioni o altre deviazioni dalle nostre ordinazioni sono efficaci solo se si rimanda ad esse esplicitamente e separatamente e se le accettiamo espressamente in forma di testo.
3. Prezzi e condizioni di pagamento
3.1 I prezzi indicati nell'ordinazione sono prezzi fissi. I prezzi comprendono la consegna DAP e l'imballaggio, un'adeguata assicurazione di trasporto che deve essere stipulata dal fornitore e tutti gli altri costi di consegna, se non diversamente concordato per iscritto. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa nei prezzi. Salvo diverso accordo, tutti gli Incoterms da noi utilizzati si riferiscono agli INCOTERMS 2020 pubblicati dalla camera di commercio internazionale (ICC, International Chamber of Commerce).
3.2 Se il fornitore ha rilevato l'installazione, il montaggio o la messa in servizio e nient'altro è stato concordato per iscritto, il fornitore deve sostenere tutti i costi accessori necessari, come le spese di viaggio e costi per la fornitura di utensili e strumenti.
3.3 Le fatture vengono elaborate solo se ci vengono inviate per posta separata con l'aggiunta "RW Rechnungsprüfung" (contabilità verifica fattura). Ogni ordinazione va fatturata a parte. Le fatture collettive sono inoltre consentite previo nostro consenso scritto. Nella fattura devono essere chiaramente evidenziati il numero dell'ordine indicato nella nostra ordinazione, la data dell'ordinazione, il numero del fornitore e il nostro numero di articolo.
3.4 Le fatture devono essere emesse in EURO e i pagamenti sono effettuati esclusivamente in EURO. Per ciascun conto bancario il fornitore deve comunicarci l'IBAN corretto e il BIC corrispondente nonché il suo numero di partita IVA.
3.5 I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario dopo l'accettazione della consegna e la ricezione di una fattura verificabile, nonché la consegna di tutti i documenti relativi alla fornitura. Nella misura in cui ciò è stato concordato in precedenza, è anche possibile una fatturazione nell'ambito della procedura di notifica delle note di credito in conformità con le leggi fiscali applicabili. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, pagheremo entro 30 giorni dal ricevimento di una fattura corretta senza detrazione.
3.6 Senza il nostro previo consenso scritto, il fornitore non ha il diritto di cedere i suoi crediti nei nostri confronti in tutto o in parte o di disporne in qualsiasi altro modo.
3.7 Siamo autorizzati alla compensazione e al trattenimento nella misura consentita dalla legge.
4. Date di consegna e condizioni di consegna
4.1 Il rispetto delle scadenze è un fattore essenziale della relazione contrattuale. Le date specificate nell'ordinazione o date concordate sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettate. Il fornitore deve notificarci immediatamente per iscritto un eventuale ritardo o un superamento delle scadenze e delle date concordate, indicando i motivi e la durata prevista.
4.2 Consegne parziali e consegne anticipate sono consentite solo se abbiamo espressamente acconsentito. La richiesta di pagamento è tuttavia dovuta al più presto alla data di consegna originariamente concordata.
4.3 Salvo diverso accordo, oltre alla bolla di consegna, la consegna deve essere accompagnata da un certificato di collaudo in fabbrica secondo EN 10204 inviato in anticipo a QK@OKS-Germany.com o da un certificato di prova equivalente riconosciuto internazionalmente, in cui sono elencati i dati caratteristici concordati con il fornitore. Prima delle prime consegne si deve compilare e restituire il questionario OKS per le materie prime/MCM e inoltre un'aggiornata scheda dei dati tecnici di sicurezza.
4.4 Le consegne sono possibili solo nei tempi indicati nell'ordinazione o diversamente concordati. Tutte le persone nei veicoli devono essere registrate quando entrano nella nostra fabbrica. Il trasporto di bambini o animali nella nostra fabbrica è severamente vietato. Nel luogo di carico e scarico è obbligatorio indossare scarpe di sicurezza. Gli ordini del personale di sicurezza devono essere eseguiti.
4.5 In caso di inadempienza della consegna, siamo autorizzati a richiedere una penale contrattuale dell'1 % per ogni settimana o parte di essa, tuttavia non più del 10 % del valore dell'ordine delle consegne che hanno subito ritardo; il fornitore ha il diritto di dimostrarci che non si sono verificati danni o se ne sono verificati ma nettamente inferiori. Resta salvo il diritto di far valere ulteriori danni. Siamo obbligati a dichiarare la riserva della penale al più tardi al momento del pagamento della fattura che avviene dopo il ricevimento della consegna in ritardo.
4.6 Eventi di forza maggiore che rendono impossibile o ostacolano significativamente la consegna da parte del nostro fornitore o l'accettazione o l'uso della consegna nella nostra azienda o presso il nostro cliente, rinviano adeguatamente il nostro obbligo di accettazione in base alle nostre reali esigenze. Il termine forza maggiore è definito esclusivamente secondo le disposizioni della legge applicabile alla consegna; ci opponiamo a qualsiasi definizione divergente del termine. In caso di forza maggiore presso di noi o il nostro fornitore, abbiamo anche il diritto, a nostra discrezione, di recedere dal contratto in toto o in parte.
5. Luogo di adempimento, passaggio del rischio, acquisizione di proprietà
5.1 Il luogo di adempimento è il luogo in base all'ordinazione in cui la merce deve essere consegnata o nei quali deve essere effettuato il lavoro o il servizio. Il luogo di adempimento per i nostri pagamenti è la nostra sede legale.
5.2 La merce o i servizi devono essere consegnati ovvero effettuati a spese e a rischio del fornitore adeguatamente imballata DAP all'indirizzo indicato da noi. Il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della consegna passa a noi, anche se abbiamo accettato di assumerci i costi di trasporto, solo con l'accettazione da parte nostra o per nostro incarico nel luogo di adempimento concordato o dopo l'accettazione finale della consegna, a seconda dell'evento che si verifica per ultimo.
5.3 Con il trasferimento del rischio acquisiamo la proprietà della merce senza la riserva di alcun diritto per il fornitore.
5.4 In caso di consegna di macchinari e attrezzature, il trasferimento del rischio avviene solo dopo il collaudo finale nel luogo di adempimento.
6. Responsabilità per difetti e altre responsabilità
6.1 Controlliamo le merci consegnate sulla base dei documenti di accompagnamento solo per quanto riguarda l'identità e la quantità, nonché i danni di trasporto visibili esternamente. I difetti della consegna devono essere notificati al fornitore entro un periodo ragionevole, normalmente di almeno cinque (5) giorni lavorativi dal loro riconoscimento, non appena sono stati accertati secondo le regolari e normali procedure da noi adottate nel settore. In tale misura il fornitore rinuncia ad apporre la contestazione di reclamo per merce difettosa (articolo 377 del Codice di commercio tedesco).
6.2 Salvo diversa regolamentazione della presente sezione 6, il fornitore è responsabile, secondo le disposizioni di legge, in particolare per difetti della consegna, senza che questa responsabilità limiti o escluda la ragione o l'entità, e ci esonera in questa misura dalle rivendicazioni di terzi.
6.3 Ci spetta in ogni caso il diritto di scegliere il tipo di adempimento a posteriori. Il fornitore può rifiutare il tipo di adempimento a posteriori da noi scelto se è possibile solo sostenendo costi sproporzionati.
6.4 Se il fornitore non inizia a correggere il difetto immediatamente dopo la nostra richiesta di riparazione, abbiamo il diritto, in casi urgenti, in particolare per evitare pericoli acuti o per evitare danni maggiori, di eliminare noi stessi o di far eliminare da terzi i difetti constatati a spese del fornitore, senza la necessità di stabilire o dichiarare precedentemente una scadenza per questi interventi.
6.5 Le rivendicazioni per difetti materiali sono prescritte, salvo diverso accordo o salvo che le disposizioni di legge prevedano periodi più lunghi, 24 mesi dopo che il prodotto finale è stato venduto al consumatore, tuttavia non oltre 30 mesi dopo la consegna a noi. Per le prestazioni d'opera, il termine di prescrizione è di 30 mesi dalla data di accettazione finale scritta. Se la consegna è stata utilizzata in conformità con il suo uso abituale per un edificio e ne ha causato la sua difettosità, la prescrizione entra in vigore solo dopo 5 anni. Ulteriori diritti legali rimangono inalterati da questo regolamento.
6.6 In caso di vizi giuridici, il fornitore ci esonera da eventuali rivendicazioni di terzi. Le rivendicazioni per vizi giuridici, comprese le rivendicazioni di esonero secondo il punto 1, sono soggetti a un periodo di prescrizione di 10 anni.
6.7 Se, a causa di una consegna difettosa, si rende necessaria un controllo in entrata che superi l'usuale entità, il fornitore si assume i costi a ciò connessi.
7. Responsabilità sul prodotto
7.1 Il fornitore ci esonera da qualsiasi rivendicazione di terzi e in relazione a lesioni personali e a danni materiali, se e nella misura in cui la ragione risiede nell'ambito di controllo e di organizzazione del fornitore stesso. In questo contesto, il fornitore è inoltre tenuto a rimborsarci tutte le spese in conformità con le disposizioni di legge sulla gestione commerciale senza incarico e che derivano da o in connessione con un'azione di richiamo o altra misura da noi effettuata.
7.2 Il fornitore si impegna a stipulare un'assicurazione circa la responsabilità sul prodotto (compresa la responsabilità estesa sul prodotto e la copertura dei costi di richiamo) con una somma assicurata di almeno EURO 3.000.000 (tre milioni di euro) su base forfettaria per lesioni alle persone e danni materiali alle cose, al prodotto e patrimoniali; le nostre rivendicazioni non sono tuttavia limitate all'importo della copertura.
8. Rispetto dei diritti di proprietà e dei regolamenti
8.1 Il fornitore assicura che la sua consegna e il suo utilizzo non violano alcun diritto di proprietà industriale o altri diritti di terzi né violano disposizioni legali o ufficiali di alcun tipo. La nostra direttiva "Prevenzione da sostanze pericolose" che forniamo su richiesta e lo standard ambientale ISO 14001 devono essere rispettati. Quali partecipanti all'iniziativa delle Nazioni Unite "The Global Compact", ci aspettiamo che anche il fornitore rispetti i principi in essa formulati. Su nostra richiesta, il fornitore si impegna a mettere a disposizione gratuitamente tutti i dati del sistema IMD, REACH UE, GHS e altri dati di esportazione e chimici rilevanti a livello internazionale. Il fornitore riconosce che utilizziamo il prodotto del fornitore in lubrificanti che sono soggetti a una speciale applicazione delle leggi su prodotti chimici. Nel caso di esportazione all'estero, ciò può significare la registrazione di sostanze e/o prodotti con la divulgazione dei dati pertinenti - eventualmente nei confronti di un terzo esterno. Nel caso di registrazioni aggiuntive (ad esempio acqua potabile, prodotti alimentari, prodotti biologici), il fornitore supporta pienamente l'acquisizione di tali registrazioni, rivelando i dati pertinenti - se necessario nei confronti di un terzo esterno. Se rilevante per la consegna, il fornitore fornisce inoltre una scheda dei dati tecnici di sicurezza UE in formato elettronico e almeno in lingua inglese che sia conforme alla legislazione UE in vigore. In caso di modifiche della composizione e/o modifiche legislative, il fornitore invia, senza esplicita richiesta, una scheda dei dati tecnici di sicurezza aggiornata.
8.2 Il fornitore è tenuto a esonerarci da tutte le rivendicazioni che terze parti presentano nei nostri confronti a causa di o in relazione alla consegna o al suo utilizzo. Trova applicazione la sezione 6.6, punto 2.
8.3 L'obbligo di esonero del fornitore si estende anche a tutte le spese sostenute da noi a causa o in relazione ai diritti fatti valere da un terzo.
8.4 Per la consegna di macchinari e impianti contemplati dalla direttiva macchine UE 98/37/CE, il fornitore deve fornire un'analisi del rischio gratuita in conformità con la EN 1050 e secondo la direttiva macchine UE 98/37/CE.
8.5 Il fornitore riconosce che noi, in quanto produttori di sostanze chimiche, miscele chimiche e articoli, siamo un cosiddetto fabbricante ("manufacturer"), utilizzatore a valle ("downstream user") e importatore ai sensi del regolamento europeo sulle sostanze chimiche n. 1907/2006 (regolamento "REACH") e assicura di rispettare tutte le disposizioni del regolamento REACH UE, in particolare quelle necessarie per trattare, vendere o distribuire merci all'interno della UE e in particolare: (a) di registrare o omologare sostanze chimiche o preparati nella misura richiesta dalla legge, (b) di adottare misure organizzative interne che documentino il rispetto della REACH UE, (c) di assicurare che qualsivoglia utilizzo di sostanze chimiche o di preparati in merci (compreso il materiale di imballaggio) o in laboratorio, produzione, ecc. che noi o i nostri clienti abbiamo indicato o notificato nei confronti del fornitore sia coperto dalla corrispondente registrazione o omologazione, (d) di informarci subito se un preparato o una sostanza non è stato registrato o non può essere registrato o omologato entro un corrispondente termine, (e) di non vendere o fornire merci o articoli di alcun genere contenente sostanze proibile ai sensi di REACH e (f) di informarci immediatamente in caso di presenza di sostanze particolarmente rischiose contenute (SVHC) (i punti da (a) a (f) costituiscono insieme la "conformità a REACH UE").
Il fornitore riconosce che qualsiasi violazione della conformità REACH UE porta in qualsiasi caso, ai sensi della legge applicabile, a un difetto della sostanza, del preparato o di altre merci o articoli e ci esonera da qualsiasi rivendicazione, responsabilità, spesa e risarcimento (collettivamente "rivendicazioni") che sono stati causati dal fornitore a causa di una violazione della suddetta conformità REACH UE e ci sostiene nella difesa da tali rivendicazioni a proprie spese.
8.6 Il fornitore è tenuto a conservare una cosiddetta prova dell'origine delle merci, ossia il fornitore deve fornirci immediatamente e senza esplicita richiesta sia le dichiarazioni necessarie in merito all'origine commerciale e preferenziale delle merci sia un eventuale cambio di origine. Se necessario, il fornitore deve fornire la prova dell'origine delle merci mediante una scheda informativa certificata dal proprio ufficio doganale. Se il fornitore non rispetta questo obbligo, è responsabile per tutti i danni e gli svantaggi commerciali che ne risultano.
Il fornitore deve soddisfare i requisiti rispettivamente applicabili delle leggi nazionali e internazionali sull'esportazione, le dogane e il commercio estero ("diritto del commercio estero") per tutte le merci fornite e i servizi prestati. Il fornitore deve ottenere le necessarie licenze di trasporto e di esportazione, a meno che, ai sensi della legislazione applicabile sul commercio estero, non sia il fornitore, ma noi o un terzo ad essere obbligati a richiedere queste licenze e autorizzazioni. Se le autorizzazioni indicate non sono disponibili entro un periodo di 3 mesi dall'accettazione dell'ordine, siamo autorizzati a recedere dal contratto.
Il fornitore deve notificarci prima possibile per iscritto, tuttavia entro e non oltre da data di accettazione dell'ordine, tutte le informazioni e i dati a noi necessari per l'osservanza della legge applicabile sul commercio estero sull'esportazione, il trasporto e l'importazione, nonché, per la riesportazione dei prodotti e servizi.
8.7 Il fornitore assicura che esegue egli stesso il servizio da fornire ai sensi della sezione 1.1 e che utilizza subappaltatori o appaltatori a valle (di seguito "catena di subappaltatori") solo con il nostro previo consenso scritto.
Il fornitore assicura che egli stesso, tutti gli imprenditori utilizzati e autorizzati della catena di subappaltatori e tutti gli eventuali prestatori di mano d'opera da lui incaricati corrispondono ai lavoratori impiegati il salario minimo in base alla legge tedesca sul salario minimo da corrispondere. Il fornitore conferma inoltre che la sua azienda e le aziende da lui impiegate della catena di subappaltatori non sono escluse dall'assegnazione di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 19 MiLoG (Mindestlohngesetz, legge tedesca sui salari minimi).
Già nel contesto dell'esame dell'offerta del fornitore, siamo autorizzati a richiedere a campionamento la presentazione di buste paga aggiornate per i lavoratori impiegati dal fornitore e dalla catena di subappaltatori in forma anonima (libri paga). Il fornitore può fornirci la prova di conformità con la MiLoG presso la sua azienda e lungo la catena di subappaltatori presentando tempestivamente, su richiesta, anche una conferma aggiornata da un perito obiettivo e idoneo (ad esempio un revisore dei conti).
Qualora un dipendente del fornitore o della catena di subappaltatori ci presenti reclami a causa di una richiesta di remunerazione effettivamente esistente in conformità a MiLoG, il fornitore si impegna a corrisponderci una penale contrattuale dell'importo di EURO 250,-- per ogni caso di reclamo a prima richiesta. La penale contrattuale da pagare viene compensata con eventuali richieste di risarcimento danni da parte del committente ed è limitata a un massimo del 10 % del rispettivo valore dell'ordine per ogni ordine e complessivamente a un massimo di EURO 25.000,-- per anno solare. L'obbligo di pagare la penale contrattuale non sussiste qualora il fornitore non sia responsabile e ha presentato documentazione per le quali sostiene l'onere della prova.
Il fornitore è tenuto a esonerarci da qualsiasi rivendicazione avanzata nei nostri confronti da terzi in relazione a violazioni del MiLoG alla prima richiesta. Ciò tuttavia non si applica se noi e/o i nostri dipendenti o rappresentanti abbiamo palesemente violato le disposizioni del MiLoG in questo caso particolare, deliberatamente o per negligenza grave.
9. Riserva di proprietà, strumenti
9.1 Ci riserviamo la proprietà di tutte le merci da noi fornite (ad esempio parti, componenti, prodotti semilavorati).
9.2 La riserva di proprietà si estende anche all'intero valore della merce risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione dei nostri prodotti; queste operazioni vengono eseguite per noi, in modo da esserne considerati il produttore. Se i diritti di proprietà rimangono inalterati con il trattamento, la miscelazione o la combinazione con beni di terzi, acquisiamo la comproprietà del prodotto in proporzione dei valori oggettivi delle merci.
9.3 Gli strumenti messi a disposizione del fornitore e gli strumenti fabbricati dal fornitore per nostro conto o ordinati da terzi e per i quali abbiamo dato un contributo ai costi, rimangono di nostra proprietà o diventano di nostra proprietà con la produzione o l'acquisto da parte del fornitore e vanno contrassegnati chiaramente come di nostra proprietà e immagazzinati in modo visibilmente separato.
9.4 Il fornitore è obbligato a tenere gli strumenti gratuitamente e visibilmente separati per noi, ad assicurarli sufficientemente e a dimostrarci la copertura assicurativa su richiesta. Il fornitore è obbligato a utilizzare gli strumenti esclusivamente per la produzione di parti destinate a noi, salvo diverso accordo. È concesso un tale consenso in vista della produzione di parti derivanti da ordinazioni effettuati da altre società appartenenti al gruppo Freudenberg.
9.5 Il fornitore deve sottoporre a manutenzione e riparare a sue spese gli strumenti messi a disposizione. Alla fine del contratto, il fornitore deve consegnarci immediatamente gli strumenti su nostra richiesta, senza alcun diritto di ritenzione. Quando gli strumenti vengono restituiti, essi devono essere in perfette condizioni tecniche e ottiche in conformità con l'uso che ne è stato fatto. I costi di riparazione sono a carico del fornitore. In nessun caso il fornitore può rottamare gli strumenti senza il nostro previo consenso scritto.
10. Controllo della qualità
Il fornitore si impegna a mantenere un sistema di gestione della qualità per l'intero rapporto commerciale conforme ai requisiti delle norme TS16949, DIN EN ISO 9000 e seguenti, QS9000 ecc. Esso deve essere monitorato a intervalli regolari tramite auditing interni e si devono avviare immediatamente le misure necessarie in caso di rilevamento di discrepanze. in modo che sia garantita una perfetta qualità di tutte le consegne a noi effettuate. Abbiamo il diritto di verificare il controllo della qualità del fornitore in qualsiasi momento previa notifica. Su richiesta, il fornitore ci fa visionare i verbali di certificazione e auditing e le procedure di test eseguite, inclusi tutti i record di test e la documentazione relativi alla consegna.
11. Segretezza, documentazione, privacy
11.1 Tutte le informazioni, formulazioni, disegni, modelli, strumenti, registri tecnici, procedure, software e altri know-how tecnici e commerciali resi disponibili da noi o ottenuti dal fornitore tramite noi e i relativi risultati di lavoro ottenuti in questo contesto (di seguito "informazioni riservate") devono essere mantenuti segreti dal fornitore nei confronti di terzi e possono essere utilizzati nell'azienda del fornitore al fine di eseguire le consegne a noi e possono essere resi accessibili solo a persone che, nel contesto del rapporto commerciale, devono essere a conoscenza delle informazioni riservate e sono state obbligate a mantenere il segreto in conformità con il presente regolamento. Ciò si applica anche oltre la durata del rapporto commerciale, purché e nella misura in cui il fornitore non possa fornire la prova che le informazioni riservate gli erano già note al momento della loro acquisizione o se erano palesi o lo sono diventate successivamente senza sua colpa.
11.2 Tutti i documenti (ad esempio disegni, illustrazioni, specifiche di prova), campioni e modelli, ecc. che rendiamo disponibili al fornitore nell'ambito del rapporto commerciale rimangono di nostra proprietà e devono essere, a nostra discrezione, restituiti a noi o distrutti a spese del fornitore su nostra richiesta in qualsiasi momento, al più tardi al termine del rapporto commerciale (incluse le eventuali copie, estratti e riproduzioni esistenti). Il fornitore è autorizzato a esercitare un qualsivoglia diritto di ritenzione a questo riguardo.
11.3 La divulgazione di informazioni riservate non conferisce al fornitore alcun diritto su diritti di proprietà industriale, know-how o diritti d'autore e non costituisce una previa pubblicazione o un diritto di uso precedente ai sensi delle leggi sui modelli di brevetto, di progettazione e di utilità applicabili. Ogni tipo di licenza richiede un accordo scritto.
11.4 Il fornitore deve rispettare gli obblighi impellenti delle leggi sulla privacy applicabili (in particolare il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati). La trasmissione di dati personali a terzi o all'estero necessita del nostro esplicito consenso scritto. Se necessario, il fornitore stipulerà un accordo di trattamento degli ordini secondo il nostro modello.
11.5 Raccogliamo, memorizziamo e utilizziamo i dati personali nell'ambito delle disposizioni di legge. Per informazioni sulla privacy vedere il nostro sito web.
12. Responsabilità sociale, catena di fornitura, compliance
12.1 Ci aspettiamo che il fornitore rispetti gli standard riconosciuti dell'attività imprenditoriale responsabile e di compliance nelle sue attività commerciali e presso i suoi subfornitori.
12.2 Il fornitore ha preso atto del nostro codice di condotta (disponibile nel nostro sito web) e garantisce il rispetto degli standard interni almeno equivalenti.
12.3 Ci aspettiamo in particolare che i fornitori e tutte le parti della catena di fornitura rispettino i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e il Global Compact dell'ONU. Il fornitore adotterà precauzioni contrattuali e organizzative per garantire che gli obblighi corrispondenti vengano trasmessi e rispettati anche ai suoi subfornitori e da questi lungo la catena di fornitura. Su richiesta, il fornitore provvederà a dimostrarlo in modo adeguato e ci concede il diritto di verificarlo attraverso opportuni audit.
12.4 Il fornitore assicura inoltre di mantenere un sistema di gestione della compliance che applica gli standard di compliance accettati a livello internazionale. Il fornitore assicura che le sue misure di compliance garantiscano il rispetto delle disposizioni legali impellenti, in particolare per quanto riguarda la lotta alla concussione, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.
12.5 In caso di sospetto di una violazione degli standard del nostro codice di condotta, degli standard internazionali di cui sopra o delle regole di compliance che coinvolgono un collaboratore del fornitore, interromperemo la collaborazione senza alcun preavviso e il fornitore può essere escluso dalle consegne future a noi e a tutte le nostre società del nostro gruppo.
13. Legge applicabile e giurisdizione
13.1 Il contratto e tutte le rivendicazioni relative alle merci fornite ai sensi del contratto saranno regolamentati dalle leggi del paese (e dello stato federale/della provincia, se applicabile) in cui si trova la nostra sede, come indicato dal nostro indirizzo specificato nel contratto applicabile (di seguito la "sede rilevante"). Sono escluse le norme del diritto internazionale privato applicabili ai sensi di questo diritto. È esclusa l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (C.I.S.G.) e di altri accordi bilaterali e multilaterali che servono a unificare gli acquisti internazionali.
13.2 Il foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni derivanti dal nostro rapporto commerciale con il fornitore, in particolare dai contratti o dalla loro validità, è la sede rilevante. Questo è il foro competente anche per le controversie relative alla genesi e alla validità del rapporto contrattuale. Abbiamo tuttavia il diritto, a nostra discrezione, di citare in giudizio il fornitore in qualsiasi altra giurisdizione generale o speciale.
13.3 Se la sede del fornitore si trova al di fuori della Repubblica Federale di Germania, siamo anche autorizzati, a nostra discrezione, a risolvere in via definitiva tutte le controversie derivanti o in connessione con il nostro rapporto commerciale con il fornitore, compresa la validità dei contratti, secondo il regolamento di arbitrato della Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS, camera arbitrale tedesca), escludendo il ricorso giurisdizionale ordinario. Su richiesta del fornitore, eserciteremo questa opzione prima dell'inizio della procedura. Il collegio arbitrale ha sede a Monaco di Baviera, Germania. Su richiesta del cliente, eserciteremo questa opzione prima dell'inizio della procedura. L'arbitrato sarà tenuto in lingua tedesca, a meno che il fornitore non richieda l'inglese come lingua del procedimento.
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Maisach, marzo 2022