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08.04.2008

REACH

Il 1° giugno 2008 inizia il periodo di 6 mesi per la preregistrazione delle sostanze chimiche nel contesto del nuova normativa europea sulle sostanze chimiche «REACH» (regolamento (CE) n. 1907/2006).

A questo proposito il Dr. Leirer, responsabile tecnico della OKS Spezialschmierstoffe GmbH, afferma:

«OKS appoggia illimitatamente gli obiettivi del regolamento REACH. Già da anni ci impegniamo attivamente per la gestione responsabile delle sostanze chimiche e la salvaguardia dell'ambiente, per la fabbricazione sicura dei nostri prodotti e per l'utilizzo senza pericoli di questi prodotti da parte dei nostri clienti.

OKS si è preparata coscienziosamente ad affrontare le sfide derivanti dal regolamento REACH. Per quanto concerne i dati per la registrazione e l'utilizzo dei nostri prodotti nel contesto del regolamento REACH, già oggi siamo in un intenso contatto con i nostri fornitori e i nostri clienti».

Dichiarazione della OKS Spezialschmierstoffe GmbH sul regolamento REACH

Entro il 1° dicembre 2008 i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, il cui volume annuo supera 1 tonnellata, devono far registrare tali sostanze chimiche presso l'autorità UE competente i cui uffici sono ubicati ad Helsinki. L'autorità valuterà poi i dossier di registrazione che le sono stati consegnati. Le sostanze chimiche critiche, ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per l'ambiente, vengono analizzate approfonditamente in relazione alla loro pericolosità e alle necessarie norma di sicurezza da adottare e autorizzate solo per un periodo transitorio limitato.

Cos'è il regolamento REACH?

Al termine di una lunga fare preparatoria protrattasi per diversi anni, nel dicembre del 2006 il parlamento europeo ha emanato il regolamento REACH che è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

REACH è l'acronimo di «Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals» (registrazione, valutazione e omologazione di sostanze chimiche) e riguarda le sostanze chimiche da mettere in commercio sotto forma di sostanza pura oppure in preparati o prodotti.

Quali obiettivi si perseguono con il regolamento REACH?

L'obiettivo del regolamento REACH consiste nel garantire, per mezzo di una legislazione europea sulle sostanze chimiche unitaria, un elevato livello di sicurezza nella manipolazione e nell'impiego di sostanze chimiche, al fine di proteggere la salute umana e di salvaguardare l'ambiente.

Il regolamento REACH si basa sul principio dell'autoresponsabilità. Secondo tale principio, un produttore o un importatore può commercializzare soltanto le sostanze chimiche per le quali è disponibile (per la registrazione) un record di dati che contiene in modo esaustivo le proprietà delle sostanze, ad esempio le proprietà fisiche, la velenosità, il comportamento in caso di immissione nell'ambiente, ecc.

Secondo il principio «No data, no market», le sostanze chimiche non registrate non possono essere commercializzate.

Quali sostanze chimiche devono essere registrate nel contesto del regolamento REACH?

Il regolamento REACH riguarda tutte le sostanze prodotte o importate nella UE in quantità maggiore di una tonnellata all'anno. Il regolamento REACH non riguarda gli scarti, i prodotti intermedi non isolati, le sostanze radioattive e le sostanze in transito nella UE. Sono esclusi dalla registrazione i polimeri, le sostanze usate nella medicina umana e veterinaria, alimenti e mangimi e le sostanze fitosanitarie e i biocidi, in quanto queste sostanze sono regolamentate da leggi UE già approvate ed entrate in vigore.

Chi è soggetto al regolamento REACH?

Il regolamento REACH riguarda i produttori e gli importatori di sostanze chimiche e di miscele di sostanze chimiche con sede nella UE e gli utilizzatori a valle che utilizzano tali sostanze chimiche o miscele di sostanze chimiche per le loro attività industriali o commerciali, ad esempio per la formulazione di preparati chimici. I consumatori privati non sono quindi soggetti al regolamento REACH.

Quali scadenze sono previste dal regolamento REACH per la registrazione?

01.06.2007 Entrata in vigore del regolamento REACH
01.06. - 01.12.2008 Preregistrazione
01.01.2009 Pubblicazione delle sostanze preregistrate da parte dell'agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki
01.12.2010 Termine della registrazione delle sostanze chimiche > 1000 t/anno e delle sostanze pericolose per l'ambiente (R50/R53) > 100 t/anno
01.06.2013 Termine della registrazione delle sostanze chimiche > 100 t/anno
01.06.2018 Termine della registrazione delle sostanze chimiche > 1 t/anno

Quai effetti avrà la registrazione REACH sulla commercializzazione delle sostanze chimiche nei prossimi anni?

Il regolamento REACH impone che le sostanze chimiche attualmente commercializzate e che continuano ad essere commercializzate dopo il 1° dicembre 2008 vengano preregistrate entro 12 - 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento in data 1° giugno 2007 (ossia la preregistrazione deve avvenire nel periodo da giugno 2008 a novembre 2008) presso l'agenzia centrale per le sostanze chimiche di Helsinki (ECHA). La preregistrazione richiede soltanto la comunicazione del nome della sostanza e del produttore, per cui è relativamente semplice e le spese da sostenere sono quasi nulle. Per questo si prevede che praticamente tutte le sostanze attualmente sul mercato vengano preregistrate dai produttori e importatori e che quindi continuino ad essere disponibili nei prossimi anni. L'elenco delle sostanze preregistrate sarà pubblicato nel gennaio del 2009.

Dai 3,5 agli 11 anni successivi all'entrata in vigore del regolamento seguirà la registrazione delle sostanze preregistrate. Solo questa registrazione è connessa a tempi e costi considerevoli. Se il produttore/l'importatore non avrà registrato la sostanza entro i termini stabiliti, dovrà ritirare la sostanza dal mercato. Attualmente la maggior parte dei fornitori non si pronuncia sulla registrazione delle loro sostanze, anche se si può ritenere che dovranno registrarle (ad eccezione di poche sostanze in piccola quantità e di basso valore commerciale). Per questo non riteniamo che si verificheranno cambiamenti significativi nella disponibilità dei prodotti.

 

Quali obblighi derivano dal regolamento REACH per il produttore e l'importatore?

1. Preregistrazione delle sostanze di quantità prodotta o importata di 1 t/anno o maggiore presso la ECHA di Helsinki entro il periodo dal 01/06/2008 al 01/12/2008
2. Registrazione delle sostanze di quantità > 1000 t/anno entro il 01/12/2010, di quantità > 100 t/anno entro il 01/06/2013 e di quantità > 1 t/anno entro il 01/06/2018
3. Identificazione di tutti gli impieghi della sostanza chimica
4. Descrizione di scenari di esposizione e consigli per la gestione dei rischi nell'utilizzo/applicazione della sostanza chimica
5. Comunicazione di scenari di esposizione lungo la catena di approvvigionamento per mezzo di una scheda dei dati tecnici di sicurezza estesa

 

Quali obblighi derivano dal regolamento REACH per l'utilizzatore a valle?

1. Informazione sull'utilizzo della sostanza al fornitore della sostanza chimica
2. Verifica che l'utilizzo previsto della sostanza sia stato contemplato nello scenario di esposizione del fornitore o eventuale redazione di una relazione sulla sicurezza della sostanza 
3. Applicazione delle condizioni operative indicate nella scheda dei dati tecnici di sicurezza del fornitore e adottamento di misure per la minimizzazione dei rischi 
4. Descrizione di uno scenario di esposizione per il proprio preparato chimico (nella funzione di formulatore)
5. Comunicazione di tutti gli scenari di esposizione al cliente per mezzo di una scheda dei dati tecnici di sicurezza estesa

Dal regolamento REACH derivano inoltre modifiche della struttura e del contenuto della scheda dei dati tecnici di sicurezza, tra l'altro si deve specificare un indirizzo e-mail nel punto 1 e si deve invertire l'ordine dei punti 2 e 3 (nota: queste disposizioni sono state già attuate da OKS).

In seguito alla presentazione dei dossier di registrazione (non prima del 2010), il contenuto delle schede dei dati tecnici di sicurezza deve essere ampliato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006; tali schede conterranno un'eventuale relazione sulla sicurezza della sostanza (scheda dei dati tecnici di sicurezza estesa eSDS).

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